Nessuna responsabilità in capo all’amministratore di condominio se si distacca l’intonaco dai balconi.
Rispondono i condòmini, e non l’amministratore, del distacco dell’intonaco dai balconi. I proprietari degli immobili rivestono una posizione di garanzia che non è integralmente delegabile.
In tema di omissione di lavori in costruzioni che minacciano rovina negli edifici condominiali, qualora non si formi la volontà assembleare e, di conseguenza, non vengano stanziati i fondi necessari per porre rimedio al degrado da cui scaturisce il pericolo, non è ipotizzabile la responsabilità per il reato di cui all’articolo 677 c.p. in capo all’amministratore del condominio, per non aver, quest’ultimo, effettuato, o fatto realizzare, interventi che non erano nella sua materiale disponibilità.
In casi simili, l’obbligo giuridico di rimuovere la situazione pericolosa ricade, piuttosto, su ogni singolo proprietario, indipendentemente dalla questione relativa all’accertamento della responsabilità, in ordine all’origine della situazione fonte di possibili e concreti pregiudizi.
Con questi principi di diritto, enunciati nella Sentenza n. 31592 del 24 agosto, la Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione