Il decreto Aiuti bis (Dl 115/2022), ha liberalizzato le cosiddette vetrate panoramiche amovibili (“Vepa”). La loro installazione rientra nell’edilizia libera, ma è bene muoversi con cautela e prevedere eventuali contestazioni.
Ecco cosa fare prima di installarla.
Decoro architettonico. La questione del decoro architettonico della facciata, è discplinata dall’articolo 1120 del Codice civile. Se il condominio e/o singolo condomino considerano che tale installazzione possa penalizzare il decoro, potrebbero richiedere la rimozione del manufatto.
Regolamento condominio. Una lettura alle norme contenute nel regolamento condominio andrebbe fatta per valutare se ci norme o divieti sull’installazione di tale manufatto.
Oltre a questi accorgimenti ricapitoliamo anche le condizioni richieste dalla norma per un corretta installazione. Le VEPA, per poter essere effettivamente realizzate in regime di edilizia libera, devono presentare le seguenti caratteristiche essenziali:
- devono essere amovibili e trasparenti,
- devono essere finalizzate alla protezione dagli agenti atmosferici, al miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, ed alla riduzione delle dispersioni termiche;
- devono fornire ai balconi aggettanti dal corpo dell’edificio ed alle logge rientranti all’interno dello stesso, copertura e protezione dalla acque meteoriche;
- non devono costituire, secondo la definizione fornita dal Regolamento Edilizio Tipo, spazi stabilmente chiusi con conseguente incremento volumetrico o di superfici;
- non possono mutare la destinazione d’uso dell’immobile, anche da superficie accessoria a superficie utile;
- l’installazione deve favorire la naturale microaerazione e la circolazione di un costante flusso di aria, a garanzia della salubrità dei vani interni domestici;
- devono presentare caratteristiche tecnico-costruttive ed estetiche tali da ridurre al minimo l’impatto visivo, in modo tale da non modificare le linee architettoniche dell’edificio.