La Corte di Cassazione con ordinanza n. 39218/2022, ha stabilito che l’amministratore di condomino, titolare di attività soggette a controlli periodici per la prevenzione degli incendi è sanzionabile penalmente se non presenta la richiesta di rinnovo del certificato di prevenzioni incendi.
Si precisa, nel testo dell’ordinanza che l’art. 20 del Dlgs n. 139/2006 considera tale adempimento talmente importante che prevede la sanzione dell’arresto fino a un anno e l’ammenda da 258 e 2.582,00 euro per chi, nella sua qualità di titolare di attività soggette ai controlli di prevenzione antincendi omette di presentare sia la segnalazione certificata di inizio attività che la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio.
Inoltre, per tale richiesta infatti non sussistono limiti temporali da rispettare. La normativa non prevede alcun termine finale da rispettare, per cui, se il precedente amministratore non ha provveduto nel presentare la richiesta, è onere dell’amministratore subentrante provvedere in tal senso.