La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 38085 del 29 dicembre 2022, torna sul tema delle clausole contrattuale, limitative della proprietà esclusiva, inserite all’interno del regolamento condominiale con particolare riferimento all’efficacia di tali clausole nei confronti dei conduttori di appartamenti in condominio, enunciando il seguente principio: “in caso di violazione di disposizioni di natura contrattuale contenute nel regolamento condominiale, che stabiliscano il divieto di destinare i singoli locali dell’edificio a determinati usi, il condominio può chiedere direttamente al conduttore di un appartamento in affitto la cessazione della destinazione abusiva ed il rispetto delle limitazioni stabilite nel regolamento condominiale”.
Pertento, il conduttore di un appartamento in condominio, non può trovarsi, rispetto al condominio, in posizione diversa da quella del proprietario suo locatore. Nel caso di specie il Condominio aveva citato in giudizio la società conduttrice di un immobile sito nello stabile condominiale che, volendo avviare un’attività di ristorazione, aveva eseguito interventi di manutenzione straordinaria relativi ad opere interne e l’installazione di una canna fumaria, modificando la destinazione dell’immobile da rivendita di autovetture a ristorazione, violando l’articolo 4 del regolamento condominiale, di natura contrattuale, che non consente lo svolgimento nelle unità abitative, di “attività incompatibili con la tranquillità e il riposo delle persone”, e quanto ai negozi, di “lavorazioni o attività notturne e rumorose”.