Con il Decreto Legislativo 23 febbraio 2023 n. 18, attuativo della direttiva UE 2020/2184, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 06.03.2023 ed in vigore dal 21 marzo successivo viene abrogato il precedente D. Lgs. 31/2001 e la responsabilità della qualità dell’acqua per uso umano negli edifici in condominio, dal punto di consegna (come sopra definito) sino al punto d’uso (rubinetto privato), viene direttamente ed espressamente attribuita all’amministratore di condominio o, in via sussidiaria e solo in sua mancanza, ai singoli proprietari della rete idrica interna (condominiale).
La responsabilità del gestore idrico integrato si estende (solo) fino al punto di consegna, cioè il punto in cui la condotta di allacciamento idrico pubblica si collega all’impianto, o agli impianti, dell’utente finale (sistema di distribuzione interna), cioè in corrispondenza del misuratore dei volumi (contatore).
Pertanto, non solo l’amministratore dovrà effettuare una valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni alle strutture (assicurando la qualità dell’acqua e prevenendone il deterioramento), quanto più dovrà adottare le necessarie misure (preventive) e correttive, proporzionate al rischio, per ripristinare la qualità delle acque nei casi in cui si evidenzi un rischio per la salute umana, derivante dall’insufficiente salubrità dell’acqua, oltre che da criticità strutturali.
Particolarmente onerose le sanzioni previste dal decreto, in quanto, a seconda della gravità dell’omissione contestata ed accertata, le autorità sanitarie competenti territorialmente provvederanno ad irrogare al gestore della distribuzione idrica interna pene pecuniarie da un minimo di 4.000,00 ad un massimo di 30.000,00 euro.