Causa Superbonus, i lavori straordinari sono aumentati esponenzialmente in condominio.
La Corte di Cassazione, con ordinanza 9388 del 05-04-2023, ha stabilito che deve considerarsi nulla la delibera che approva lavori straordinari nel fabbricato senza costituire il fondo speciale per l’intera somma.
Ai sensi del riformato articolo 1135, comma 1, n. 4, del Codice civile, la delibera di approvazione di interventi di manutenzione straordinaria o di innovazioni deve provvedere «obbligatoriamente» (e non più «se occorre») alla costituzione di un preventivo fondo speciale di importo pari all’ammontare predeterminato dei lavori, ovvero, se sia così previsto dal contratto, un fondo pari ai singoli pagamenti dovuti in funzione del progressivo stato di avanzamento dei lavori.
L’invalidità è rilevabile d’ufficio dal giudice anche quando la decisione di soprassedere all’allestimento è stata decisa a maggioranza dall’assemblea.
La norma in esame è volta alla tutela dell’interesse collettivo al corretto funzionamento della gestione condominiale, nonché dell’interesse del singolo condomino a veder escluso il proprio rischio di dover garantire al terzo creditore il pagamento dovuto dai morosi, secondo quanto ora dal comma 2 dell’art. 63 disp. att. c.c..
Una deliberazione maggioritaria dell’assemblea non può, pertanto, avere un contenuto contrario all’art. 1135, comma 1, n. 4, c.c., decidendo di soprassedere dall’allestimento del fondo stesso, o a modificarne le modalità di costituzione stabilite dalla legge, pur ove abbia ricevuto il consenso dell’appaltatore, in quanto potenzialmente pregiudizievole per ciascuno dei partecipanti, oltre che per le esigenze di gestione condominiale, e perciò nulla.