La Corte di cassazione, con sentenza n. 14964 depositata l’11 aprile 2023, ha stabilito che i lavori di tramezzatura interna per ricavare più stanze, realizzati senza permesso di costruire, non configurano un reato se non comportano un aumento della volumetria complessiva dell’edificio ovvero un mutamento della destinazione originaria.
A seguito delle modifiche introdotte dal decreto Sblocca Italia, è sufficiente una SCIA; e la mancata segnalazione al Comune non fa scattare il reato di cui all’art. 44, comma 1, lett. b) del DPR n. 380/2001 (TU Edilizia).
Nel caso giunto all’esame dalla Corte, i lavori sono consistiti nella creazione di un’altra camera, ottenuta dalla ripartizione di un vano con modifiche apportate anche all’impianto elettrico e alla pavimentazione per renderle idonee all’alloggio.
La Cassazione ha affermato che tale lavoro non è assoggettato a permesso di costruire “se non vi sia un mutamento della volumetria complessivo né dell’originaria destinazione d’uso dell’immobile” perche come previsto dal Decreto Sblocca Italia “in tema di reati urbanistici, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 17, comma 1, lett. b) n. 1 e 2 del D.L. n. 133/2014, convertito in legge n. 164/2014, deve ritenersi ampliata la categoria degli interventi di manutenzione straordinaria, comprensiva anche del frazionamento o accorpamento di unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportanti una variazione di superficie o del carico urbanistico, per i quali pertanto, ove rimangano immutate la volumetria complessiva e la originaria destinazione d’uso, non è più necessario il permesso di costruire”.