L’acquirente non ha diritto ai benefici fiscali derivante dalla ristrutturazione se l’acquisto dell’immobile è avvenuto in ritardo.
La Cassazione, con ordinanza depositata il 19 aprile 2023, ha rigettato il ricorso della contribuente, ritenendo illegittima la deduzione del contribuente per le spese di recupero edilizio per i lavori di ristrutturazione ultimati circa tre anni prima della conclusione dell’acquisto dell’immobile. Le psese, infatti, andavano ben oltre il termine di sei mesi previsto per l’ottenimento dei benefici fiscali dall’articolo 16 bis, comma 1 del Tuir.
Nel caso di specie non è stata accolta la tesi della ricorrente secondo cui integrava una causa di forza maggiore, idonea a consentire l’applicazione del beneficio fiscale anche dopo la scadenza del termine previsto