La Corte di giustizia tributaria di II grado della Liguria, con la sentenza n. 540 del 25 luglio 2023, ha chiarito che il mediatore può rinunciare al suo diritto di percepire la provvigione da parte del proprietario dell’immobile che gli ha conferito l’incarico, ma a fronte dell’omessa fatturazione della prestazione, contestata dall’Agenzia delle entrate, il contribuente deve opporre prove adeguate, che possono essere rappresentate da un contratto che preveda la gratuità della prestazione.
Secondo i giudici non basta la dichiarazione postuma di un terzo di rinuncia alla provvigione da parte del proprietario che ha fornito l’incarico, poiché ciò non può contrastare una previsione di legge.
Fonte Fiscooggi.it.