Il Tribunale di Roma con sentenza del 9 ottobre 2023, n. 14299, accogliendo il ricorso dei proprietari di alcune unità immobiliari in un condominio, ha stabilito che l’art. 72 sulle disposizioni per l’attuazione del codice civile (limiti del Regolamento del Condominio) stabilisce l’immancabilità dell’art. 66 delle disposizioni attuative, il quale al terzo comma specifica in modo esplicito i mezzi per la notifica dell’avviso di convocazione (posta raccomandata, PEC, fax o consegna a mano), non includendo l’invio via e-mail tra questi.
Nel caso in questione, la decisione di convocare le assemblee attraverso una semplice e-mail non solo viola espressamente la legge (vale a dire l’articolo 66 del codice civile), ma anche il regolamento condominiale stesso, il quale è riconosciuto come un contratto vincolante. Di conseguenza, gli inquilini non hanno il potere di modificare il regolamento, anche tramite un accordo volontario, poiché tale modifica contraddirebbe la normativa legale.