La possibilità di detrarre le spese per la sostituzione di un portone con unica anta in legno, con un portone blindato dotato di due ante, mantenendo le stesse dimensioni del telaio blindato, è stata confermata dall’Agenzia delle Entrate in risposta a una domanda pubblicata nella rubrica “La posta di Fisco oggi”
La risposta afferma positivamente che è consentito beneficiare della detrazione del 50% sulle spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio, a condizione che siano rispettati gli adempimenti previsti dalla legge. Tra questi adempimenti rientra l’obbligo di effettuare il pagamento tramite l’apposito bonifico dedicato e la disponibilità della documentazione relativa all’intervento.
Il montaggio di porte blindate o rinforzate è considerato un intervento finalizzato alla prevenzione del rischio di atti illeciti da parte di terzi, come indicato dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera f del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi). Per tali interventi, il proprietario o detentore dell’immobile può richiedere la detrazione delle spese in 10 rate annuali di uguale importo.
Si specifica che per “atti illeciti” si intendono quei reati perseguibili penalmente, come ad esempio furto, aggressione, sequestro di persona, e altri reati che comportano il superamento di limiti fisici posti a tutela di diritti legalmente tutelati. Un elenco esemplificativo di tali interventi è contenuto nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13/2001.