A partire dal 1° gennaio 2022 è entrato in vigore l’obbligo della conformità digitale per gli edifici.
Da tale data, infatti, è necessario che gli immobili siano dotati di una specifica attestazione che rechi esplicitamente la dicitura “edificio predisposto alla banda ultra larga”.
Questo è ciò che ha previsto il Legislatore, nell’ottica della digitalizzazione e delle semplificazioni delle procedure di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, all’interno del Decreto Legislativo n. 207, dell’8 novembre 2021, in vigore dal 24 dicembre 2021, rubricato “Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche”.
Le modifiche al TU dell’edilizia.
Il Decreto in oggetto (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.292 del 9 dicembre 2021, supplemento ordinario n. 43), che ridefinisce le procedure amministrative sulla tutela della concorrenza e a salvaguardia dei diritti degli utenti/consumatori finali (informazioni e costi dei servizi), si occupa anche di alcuni specifici profili del Testo Unico per l’edilizia (D.P.R. 380/2001), modificandoli sostanzialmente.
Le pratiche edilizie presentate dal 1° gennaio in poi.
Le principali novità riguardano le pratiche edilizie presentate a partire dal 1° gennaio 2022.
In particolare, per le nuove costruzioni e gli interventi su edifici già esistenti a tale data, che necessitano del titolo abilitativo consistente nel permesso di costruire, sussiste l’obbligo di equipaggiamento digitale.
Di conseguenza, per effetto delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 207/2021, si prevede che l’avvenuto adempimento dell’obbligo di digitalizzazione sia attestato, come detto, mediante l’esposizione di un’etichetta necessaria che ne certifichi la natura di “edificio predisposto alla banda ultra larga”.
Ovviamente tale etichetta dovrà essere rilasciata da un tecnico abilitato per tali impianti.
Gli edifici già digitalizzati.
Il decreto legislativo 207/2021, peraltro, si preoccupa anche degli edifici già digitalmente equipaggiati, per i quali la domanda, eventuale, della necessaria autorizzazione edilizia sia stata presentata prima del 1° gennaio 2022.
In tal caso, nel testo del Decreto si prevede che possano beneficiare, ai fini della cessione, dell’affitto o della vendita dell’immobile, dell’etichetta volontaria e non vincolante di “edificio predisposto alla banda ultra larga”, rilasciata sempre da un tecnico abilitato.
Le modifiche alla Segnalazione Certificata di agibilità.
Il decreto legislativo 2017/2021, infine, modifica anche l’articolo 24 del testo Unico per l’edilizia dedicato all’agibilità degli edifici.
In particolare, viene integrata la lista degli elementi che devono essere esposti nella segnalazione certificata di agibilità.
Ed infatti, oltre alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, la segnalazione deve ora dare conto, se obbligatorio, dell’avvenuto rispetto degli obblighi di infrastrutturazione digitale.
Conseguentemente, alla segnalazione certificata bisognerà allegare anche l’attestazione di predisposizione alla banda ultra larga, rilasciata dal tecnico abilitato.