Il conduttore può installare liberamente un pannello fotovoltaico sul terrazzo condominiale?
Con sentenza sentenza del 13 giugno 2022, il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda risarcitoria di una conduttrice, la quale lamentava il diniego espresso dall’assemblea all’installazione sul terrazzo comune di un impianto fotovoltaico.
Il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda di una società, ex conduttrice di una unità immobiliare, volta ad ottenere la condanna del condominio al risarcimento dei danni subiti per il mancato risparmio energetico che le avrebbe consentito l’installazione sul terrazzo comune di copertura di un impianto fotovoltaico al servizio del proprio appartamento.
Secondo il Tribunale romano l’installazione sul lastrico solare dell’impianto fotovoltaico, destinati al servizio di singole unità del condominio, si concretizza in un miglioramento finalizzato al maggior rendimento della proprietà esclusiva del singolo condomino. Pertanto, il conduttore può farlo solo in nome e per conto del condomino e non potrebbe mai essere portatore di un interesse proprio da far valere nei confronti degli altri condomini.
In conclusione l’unico soggetto legittimato a dolersi del comportamento del condominio è il condomino, vero beneficiario dell’impianto fotovoltaico da collocare sul lastrico solare. Il quarto comma del medesimo art.1122 bis, 1122 bis c.c. precisa, poi, che non sono soggetti ad autorizzazione gli impianti destinati alle singole unità abitative. La norma non richiede alcuna autorizzazione dell’assemblea per procedere alla installazione, da parte del singolo condomino, di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili.