In caso di cessione del credito corrispondente al Superbonus e al bonus ristrutturazioni a parenti, gli stessi possano utilizzarlo come detrazione Irpef o solo in compensazione attraverso il modello F24?
A questa domanda è arrivata alla posta di Fisco Oggi.
L’Agenzia ha spiegato che, come stabilito dall’articolo 121 del Decreto Rilancio, che prevede la possibilità di esercitare le opzioni per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali, i crediti d’imposta derivanti dagli interventi che danno diritto al Superbonus e agli altri bonus edilizi devono essere utilizzati in compensazione, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite.
Il credito d’imposta, si legge nella risposta, è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.
Pertanto, conclude l’Agenzia, i crediti che i parenti riceveranno dovranno essere utilizzati in compensazione, attraverso il modello F24, per il pagamento di imposte e contributi che si versano con tale modello (imposte sui redditi, Iva, Irap, contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa, contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori dei lavori, premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, tasse sulle concessioni governative, tasse scolastiche, imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’Iva, ecc).
Fonte: fiscooggi.it