La tassazione agevolata, per la prima casa, può rimanere solo sulla quota di abitazione non ceduta con il diritto reale di godimento, perchè l’usufrutto a tempo determinato costituito prima dei cinque anni dall’acquisto dell’immobile per cui si è beneficiato delle agevolazioni “prima casa” determina la decadenza “parziale” del bonus.
Pertanto, per il recupero a tassazione ordinaria deve essere calcolato non sul valore del bene ma sul valore dell’usufrutto che determina la compressione della proprietà. Questo è qunto stabilito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 441.
Inoltre si precisa che In particolare, che il bonus può essere applicato anche per l’acquisto di una quota dell’immobile. Di conseguenza, secondo le Entrate, allo stesso modo e per la stessa ratio, la vendita di una quota o di una parte di essa prima dei cinque anni determina la perdita del beneficio soltanto per la parte di immobile ceduta.