L’Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito chiarimenti sul bonus per l’eliminazione delle barriere architettoniche, specificando le condizioni e i requisiti per ottenere l’agevolazione anche in edifici di nuova costruzione.
Un contribuente, tramite la Posta di FiscoOggi, ha chiesto informazioni riguardo l’agevolazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche. Ha acquistato un appartamento di nuova costruzione in un condominio dove è stato predisposto solo il vano ascensore. Il quesito riguarda la possibilità di beneficiare della detrazione del 75% per l’installazione dell’ascensore una volta divenuto proprietario con gli altri condòmini, la durata della detrazione e la cessione del credito.
L’Agenzia ha risposto che la detrazione del 75% per gli interventi mirati all’eliminazione delle barriere architettoniche è valida per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, seguendo le stesse modalità di pagamento degli interventi di recupero edilizio e riqualificazione energetica.
Il bonus è applicabile solo per lavori su edifici esistenti che includono scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. Per le spese sostenute dal 2024, la detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo, con limiti massimi di spesa di:
- 50.000 euro per edifici unifamiliari o unità immobiliari indipendenti con accessi autonomi;
- 40.000 euro per unità immobiliari in edifici con due-otto unità;
- 30.000 euro per unità immobiliari in edifici con più di otto unità.
Gli interventi devono essere conformi al decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989, con asseverazione di un tecnico abilitato. Infine, il Fisco ha ricordato che, con il decreto legge n. 39/2024, non è più possibile optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito per questi interventi.