Dopo il Superbonus, come era prevedibile, a causa dell’aumento esponenziale delle truffe, questa volta la Cassazione ha accesso i suoi riflettori sulle truffe commesse sul bonus facciate.
Con sentenza n. 44647 del 23 novembre 2022, la Cassazione, ha precisato che: si possono sottoporre a sequestro preventivo i “cassetti fiscali” e i crediti d’imposta, anche già ceduti a terzi, vantati dai soggetti sottoposti a indagini per più reati di truffa aggravata connessi alla cessione di crediti.
Nel caso di specie la Cassazione precisa che anche i crediti di imposta possono costituire il prodotto ed il profitto di reati, ovvero anche il corpo stesso, e come tali sono suscettibili di ablazione con finalità preventive. Nel caso dei crediti fiscali, infatti, il sospetto circa la loro effettiva insussistenza, collegato all’avvio di indagini penali, può renderne necessario il sequestro. In caso contrario, detti crediti potrebbero essere ceduti a terzi, anche in buona fede, che, a loro volta, potrebbero trasferirli ulteriormente, verso corrispettivo, o portarli in compensazione con crediti dell’Erario per imposte dovute. Una simile ipotesi finisce per aggravare notevolmente le conseguenze dei reati ipotizzati, provocando anche ingentissimi danni erariali.
Nella pratica, come accade con frequenza, i crediti ceduti derivavano da emissioni di fatture per operazioni inesistenti, così facendo, i crediti possono essere scambiati con terzi o con l’erario, come visto, ed acquisire immediata consistenza monetaria. Per tali motivi rimangono solidalmente responsabili il beneficiario dei crediti e il fornitore che ha applicato lo sconto e del cessionario, qualora abbiano concorso alla violazione della norma fiscale.