La Corte di Cassazione che si è pronunciata in merito ad un controllo formale di cui all’art. 36-ter, secondo comma, lett. b), DPR n. 600/1973. Nel caso di specie un contribuente si opponeva alla decisione della CTR, con il quale, in rettifica della dichiarazione presentata, era stato intimato il pagamento di maggiori imposte, oltre accessori, in relazione a detrazioni per spese di ristrutturazione e spese di arredo.
La Corte ha considerato infondata la difesa del contribuente che non aveva dimostrato la sussistenza dei presupposti della detrazione, ovvero che gli arredi fossero destinati ad immobile nel quale erano in corso lavori di ristrutturazione.
I Giudizi hanno evidenziato il seguente principio: la spettanza della detrazione per le spese di recupero del patrimonio edilizio non comporta necessariamente ed automaticamente la riconoscibilità del diritto all’agevolazione del bonus mobili. Perché, spetta al contribuente dimostrare la sussistenza dei presupposti della detrazione, ovvero che gli arredi sono destinati ad immobile nel quale erano in corso lavori di ristrutturazione (Cass. civ., sez. Trib., 27/10/2023, n. 29852).