In caso di realizzazione di interventi edilizi di riqualificazione energetica, la comunicazione all’ENEA costituisce un adempimento inderogabile per ottenere l’agevolazione fiscale. Un ritardo nella trasmissione si configura come causa ostativa alla concessione delle agevolazioni stesse. Questo quanto statuito dalla Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 34151/22.
La Cassazione fa rientrare tra gli obblighi per i soggetti che intendono usufruire della detrazione sugli interventi di riqualificazione energetica quello di “acquisire e trasmettere entro 60 giorni dalla fine dei lavori” l’attestato di certificazione energetica e la scheda informativa degli interventi realizzati. Per tali motivi la Cassazione ha ancito l’obbligatorietà degli adempimenti come requisito necessario per l’ottenimento dei benefici fiscali. Il contribuente dovrà utilizzare la diligenza media non trattandosi di un onere eccessivamente gravoso e trasmettere la documentazione prescritta nei termini fissati.