Nei casi in cui il cliente di una fornitura di elettricità o gas rifiuti offerte di erogazione del servizio a prezzi superiori rispetto a quelli concordati col venditore, quest’ultimo (il fornitore) non può utilizzare il diniego come motivazione valida alla risoluzione unilaterale del contratto.
Questo è quanto emerge da una nota congiunta del presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm), Roberto Rustichelli, e del presidente dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera), Stefano Besseghini, intervenuti sul tema, anche a seguito di diverse segnalazioni di operatori che propongono rincari per mantenere il servizio attivo.
Secondo le due Autorità, i rincari dei prezzi non rappresentano un caso di «impossibilità sopravvenuta» ad erogare il servizio, quanto piuttosto di «eccessiva onerosità» dello stesso. E in casi come questi, per risolvere il contratto bisogna prima passare dalla pronuncia di un giudice.