L’ANACI, qualche giorno fa, ha inviato a tutti suoi associati un documento di sintesi incentrato sulle modifiche apportate dal Dm 383 del 6 ottobre 2022 (c.d. Decreto Cingolani) che va a stabilire i nuovi orari di funzionamento degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale.
Il documento affronta, tra le altre cose, i poteri dell’assemblea per deliberare un’ulteriore riduzione degli orari giornalieri e della temperatura.
Si discute se l’assemblea possa deliberare un’ulteriore riduzione degli orari giornalieri e della temperatura. Partendo dal preuspposto che il calore attiene al comfort ed è individuato dal legislatore in 20 gradi con tolleranza di +2 per la climatizzazione invernale ed in 26 gradi con tolleranza di -2 per la climatizzazione estiva.
Il documento ANACI fa un precisazione molto interessante, partendo dal pressuposto che il Decreto Cingolani è “applicabile ai soli impianti alimentati a gas naturale, le misure contenute nel provvedimento, non sono inserite in un contesto di contenimento dei consumi energetici in generale, ma sono limitate ai consumi di gas naturale resi necessari dalla situazione in Ucraina. Non si ritiene, pertanto, che vi sia una riduzione della temperatura degli ambienti ritenuta di comfort e, quindi, si sarebbe portati a ritenere che la temperatura debba essere considerata come un diritto del condomino nell’ambito degli orari consentiti dalla legge. Ne consegue che, se corretta la sopra riportata interpretazione, la competenza dell’assemblea è limitata alla scelta degli orari di funzionamento nell’arco temporale giornaliero indicato dalla norma stessa. Se i gradi e gli orari previsti devono essere intesi quale comfort, ne conseguirebbe la nullità della delibera che limiti ulteriormente i gradi e le ore di funzionamento“.
Il documento inoltre cita due sentenze. La prima ritiene che il grado di temperatura di sufficiente potenza minima (secondo i limiti desumibili ex lege), è situazione che evidenzia la lesione del diritto soggettivo fondamentale ed assoluto alla salute, ed in particolare del diritto di abitare in un ambiente salubre (Tribunale Torino, Sez. III, Ordinanza, 11/09/2014, n. 22487).
La seconda della Corte di Cassazione del 10/06/1981, n. 3775 secondo la quale il condomino ha diritto di ottenere una fruizione del servizio comune nei limiti stabiliti dalle norme generali regolanti il funzionamento degli impianti termico. Entrambe le pronunce fanno quindi riferimento alle norme generali regolanti il funzionamento dell’impianto termico che, ad oggi (fatta eccezione per la situazione emergenziale dovuta alla guerra in Ucraina) sono contenute nel DPR 74/2013 secondo il quale la temperatura media degli ambienti non deve superare i 20 gradi con tolleranza di +2 Allo stato non si ha notizia di sentenze che prevedano la competenza dell’assemblea di deliberare una riduzione del periodo di funzionamento e dei gradi erogati.
Considerando che la temperatura è un elemento essenziale per la salute quale diritto costituzionalmente garantito, potrebbe essere opportuno consigliare ai condomini di non adottare tali delibere.