La seconda Missione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) dedicata alla “Rivoluzione Verde e transizione ecologica” prevede investimenti, nell’ambito delle fonti energetiche rinnovabili, per ben 69,96 milioni di euro.
L’obiettivo è quello di raggiungere la riqualificazione energetica di 50.000 fabbricati all’anno, entro la scadenza del termine imposto dalla Comunità Europea agli Stati membri con il Programma Next Generation UE, fissato alla fine del 2026.
In questo contesto, mirante al conseguimento dell’autonomia dalle fonti energetiche tradizionali ad idrocarburi, il ricorso ai pannelli fotovoltaici rappresenta la chiave di volta per realizzare i benefici del risparmio energetico.
La questione condominiale.
In ambito condominiale, l’installazione dei pannelli fotovoltaici nell’interesse comune, rappresenta un’innovazione di carattere sociale e può essere approvata con una maggioranza agevolata, ossia la maggioranza degli intervenuti in assemblea, che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio.
Naturalmente, sono da ritenersi vietate le installazioni di pannelli fotovoltaici che rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condòmino o che arrechino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dello stabile.
Ove l’installazione dei pannelli rientri nell’ambito del superbonus 110%, come intervento trainato rispetto all’efficientamento energetico del fabbricato, secondo l’articolo 119 del Decreto Rilancio, la delibera è valida se approvata con numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e un terzo del valore dell’edificio.
Le novità introdotte dal Decreto Energia.
Con il Decreto Legge n. 17/2022, il c.d. decreto Energia, le procedure per l’installazione dei pannelli fotovoltaici sono state notevolmente semplificate.
L’articolo 9 del DL 17/22 ha declassato la posa in opera dei pannelli sui tetti degli edifici ad attività di manutenzione ordinaria, ricompresa nell’alveo dell’edilizia libera, già disciplinata dal c.d. Decreto Scia 2 (D. Lgs. n. 222/2016), per la quale non occorrono autorizzazioni amministrative o specifiche pratiche edilizie.
L’installazione può avvenire sulle coperture degli edifici con qualunque modalità e viene consentita la connessione alla rete elettrica, oltre che nei fabbricati, anche nelle relative pertinenze, indipendentemente dalla zona geografica di ubicazione.
La norma, pur liberalizzando, di fatto, l’installazione delle opere in commento, non consente di evitare l’acquisizione delle autorizzazioni prescritte per gli immobili situati in aree sottoposte a vincoli storici, culturali, paesaggistici, laddove i pannelli siano visibili dall’esterno.
Infine, gli impianti fotovoltaici con moduli a terra la cui potenza elettrica risulti inferiore a 1 MW, sono realizzati mediante dichiarazione di inizio lavori asseverata (DILA).