La sentenza del Tribunale di Frosinone (n. 1080 del 2 novembre 2023) rappresenta un importante precedente in materia di mancato accesso ai bonus edilizi a causa di ritardi imputabili all’impresa edile. Il caso in questione riguarda un committente che ha perso l’accesso al Superbonus 110% a causa del mancato rispetto della data di conclusione dei lavori da parte dell’impresa incaricata.
Il Tribunale ha stabilito che in tali circostanze, il committente ha diritto a ricevere un risarcimento del danno, calcolato sulla base della differenza tra l’aliquota originaria del 110% e quella ridotta al 90% consentita in determinati casi di mancato rispetto dei requisiti. La sentenza specifica che il danno viene quantificato nella misura del 10% dell’importo dei lavori appaltati, rappresentando la percentuale minima del beneficio fiscale andata perduta a causa dell’inadempienza dell’impresa.
In pratica, l’impresa inadempiente è tenuta a versare i danni in base a quanto meno vantaggiosa sarebbe stata la detrazione, considerando che il committente avrebbe potuto comunque avviare nuovi lavori agevolati al 90%. Nel caso in cui il committente avesse dimostrato l’impossibilità di accedere al Superbonus, il risarcimento avrebbe potuto essere completo, arrivando al 100% dell’importo dell’appalto.
È interessante notare che la sentenza sottolinea l’importanza dell’onere della prova nei giudizi di risarcimento del danno. Nel caso specifico, il committente non ha fornito elementi sufficienti sulla propria situazione reddituale per escludere la possibilità di accedere alla ridotta agevolazione del 90%, il che ha portato il giudice a liquidare il danno al 10%.
Questa decisione giuridica offre un chiaro quadro su come i ritardi imputabili all’impresa edile possono comportare conseguenze significative per il committente, non solo in termini di perdita del beneficio fiscale ma anche in termini di risarcimento economico. La sentenza del Tribunale di Frosinone può servire come riferimento importante per futuri casi simili, evidenziando l’importanza del rispetto dei tempi contrattuali nell’ambito degli interventi edilizi agevolati.