Secondo al Corte di Cassazione il contratto per la fornitura di energia elettrica può essere concluso per facta concludentia e non richiede necessariamente la forma scritta. L’accordo può essere provato anche per presunzioni.
Questo è quanto affermato dai giudici della Cassazione che hanno deciso una lite per il pagamento di alcune bollette per la fornitura di energia elettrica.
Il cliente aveva convenuto in giudizio la società esponendo di avere ricevuto due bollette per la fornitura di energia elettrica adducendo di non avere mai sottoscritto alcun contratto di somministrazione con la convenuta e quindi ha deciso di accertare l’inesistenza del contratto e di condannare la società alla restituzione della somma della prima fattura ricevuta che era stata pagata solo per evitare il contenzioso.
La Suprema corte, ha affermato che Il contratto di somministrazione di energia elettrica non richiede la forma scritta e può essere concluso anche per fatti concludenti, quali l’utilizzazione in concreto dell’energia elettrica. La Cassazione ha espresso il seguente principio di diritto secondo cui “il contratto di somministrazione di energia elettrica non richiede la forma scritta ad probationem né ad substantiam; la sua conclusione può avvenire anche per facta concludentia e la prova di esso può essere data con ogni mezzo, ivi comprese le presunzioni semplici”.