Se il gazebo è destinato ad esigenze non temporanee è soggetto a permesso di costruire. Questo è quanto stabilito dal Tar Lazio con la sentenza 10329 del 2023 che ha affrontato il caso di una da una cittadina residente in Roma che, senza alcun titolo abilitativo, aveva realizzato una struttura in legno con due pilastri rivestiti di mattoncini, coperta da un telo di Pvc. Il Comune le aveva notificato l’applicazione della sanzione amministrativa e l’ordine di demolizione, perchè l’opera in oggetto, non poteva essere considerata attività di edilizia libera in quanto priva della caratteristica della precarietà ma era stabile e pertanto necessitava di una Scia.
I giudici rifacendosi ad un orientamento giurisprudenziale consolidato ritengono che il gazebo costituisce opera soggetta a permesso a costruire tutte le volte che è destinata ad esigenze non temporanee. Valutata la dimensione e le caratteristiche costruttive della tettoia (pilastri in legno e mattoncini) ostano a poter ritenere che, nel caso di specie, si verta in ordine a opere di edilizia libera ex art. 6 del Dpr 380/2001.