L’Agenzia delle Entrate con risposta ad interpello n.392/2023 ha precisato che l’IVA è detraibile per l’acquisto di un immobile a destinazione abitativa, adibito a casa vacanze.
Nel caso di specie era stato posto il seguente quesito: una società che intende acquistare un immobile da destinare a locazione turistica chiedeva se si poteva detrarre l’IVA assolta in sede di acquisto dell’immobile, qualificato come abitativo (categoria catastale A/7) e destinato allo svolgimento di un’attività commerciale.
La risposta emessa dall’Agenzia delle Entrate è positiva ricordando che la Risoluzione n. 18/E del 22 febbraio 2012 aveva precisato che “gli immobili abitativi sono utilizzati dal soggetto passivo nell’ambito di un’attività di tipo ricettivo (gestione di case vacanze, affitta camere, etc.) che comporti l’effettuazione di prestazioni di servizi imponibili ad IVA, debbano essere trattati, a prescindere dalla classificazione catastale, alla stregua dei fabbricati strumentali per natura. Ne consegue che le spese di acquisto e manutenzione relative ai suddetti immobili non risentono dell’indetraibilità di cui all’articolo 19bis1, comma 1, lettera i), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633″.
Inoltre, l’Agenzia fa riferimento alla risposta n. 844 del 2021 e ad un orientamento della Corte di Cassazione sottolineando che gli immobili abitativi, se destinati ad attività turistico-alberghiera danno luogo a prestazioni di alloggio imponibili ad IVA con aliquota al 10% e che il diritto alla detrazione dell’Iva non può essere negato in forza della astratta classificazione catastale dell’immobile, dandosi invece prevalenza alla sua concreta destinazione.