È possibile ricorrere all’istituto della remissione in bonis per emendare la mancata trasmissione all’ENEA dell’asseverazione del tecnico abilitato ed il mancato invio all’Agenzia delle entrate della comunicazione dei crediti ceduti/scontati? Al questa domanda ha dato una risposta l’Agenzia delle Entrate la n. 406 del 31 luglio 2023.
Nella Risposta l’Agenzia delle Entrate, richiamando la normativa in materia, si osserva che “nel caso in trattazione, per stessa ammissione dell’istante, alla data di scadenza dell’obbligo di predisposizione ed invio all’ENEA, nessuna asseverazione, compilata «debitamente firmata in ogni pagina e timbrata sulla pagina finale con il timbro professionale» era stata predisposta. L’assenza dell’asseverazione del tecnico abilitato (condizione sostanziale), non consente il ricorso all’istituto della remissione in bonis di cui all’articolo 2 del decreto legge n. 16 del 2012, per sanarne l’omesso invio nei termini all’ENEA e, conseguentemente, non è, altresì, possibile sanare l’omessa comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito, poiché, come più volte chiarito dalla prassi, la finalità di detto istituto è quella di evitare che il contribuente possa perdere un beneficio fiscale in esito ad un mero inadempimento comunicativo o di natura formale, purché sussistano le condizioni sostanziali che, come anticipato, nel caso di specie non ricorrono”.
In conclusione: anche se la finalità dell’istituto della remissione in bonis è quella di evitare che il contribuente possa perdere un beneficio fiscale a causa di un mero inadempimento comunicativo o di natura formale non sempre è possibile utilizzare questo rimedio.