Il caso giunto alla Corte di Giustizia UE prende le mosse dal seguente quesito: il proprietario di un appartamento sito in uncondominio potesse rivestire la qualifica di “consumatore” ai sensi delle direttive 93/13 e 2011/83 e, dall’altro, se fosse compatibile con quest’ultima direttiva una normativa che consenta un trattamento diverso dei condomini a seconda che essi abbiano concluso un contratto individuale ai fini della gestione e manutenzione delle parti comuni dell’edificio.
La risposta è stata data tramite la sentenza del 27 ottobre 2022 nella causa C-485/21, con cui la CGUE chiarisce innanzitutto che la condomina, essendo proprietaria di un appartamento sito nel condominio e parte di un contratto relativo alla gestione e manutenzione dello stesso, purché non utilizzi l’appartamento per scopi che rientrano esclusivamente nella sua attività professionale, agisce in qualità di “consumatore” in tale contratto ai sensi dell’art. 2, lett. b), direttiva 93/13. L’amministratore di condominio, invece, rappresenta in tal caso il “professionista”, considerando che egli svolge la mansione a titolo professionale.
Pertanto, nel caso in cui venga stipulato un contratto di tal genere, una persona fisica, proprietaria di un appartamento situato nel condominio, può essere considerata un «consumatore», ai sensi della direttiva 93/13, purché possa essere qualificata come «parte» di detto contratto e non utilizzi tale appartamento esclusivamente per scopi rientranti nella sua attività professionale.