Nessuno può impedire l’abbattimento delle barriere architettoniche per l’installazione di un ascensore per agevolare la deambulazione di un disabile.
Il Tribunale di Velletri ha considerato prevalente il principio di solidarietà, l’installazione di un ascensore, al fine dell’eliminazione delle barriere architettoniche, realizzata da un condomino su parte di un bene comune, deve considerarsi indispensabile ai fini dell’accessibilità dell’edificio e della reale abitabilità dell’appartamento, e rientra, pertanto, nei poteri spettanti ai singoli condomini ai sensi dell’articolo 1102 Cc. Per tali motivi né il condominio né i singoli condomini possono impedire l’istallazione di un ascensore per disabili.
Il condomino interessato ben può provvedere a sue spese anche contro la volontà del resto dei proprietari. Per tali motivi è stata accolta la domanda proposta dal singolo condomino annullando la delibera che dichiarava legittima la realizzazione della piattaforma elevatrice al servizio della persona diversamente abile. Questo è quanto stabilito dalla sentenza n.345, del 22-02-2023.