Nulla la delibera che divide le spese fra tutti i condomini. Le parti esterne dei balconi, se non contribuiscono ad abbellire la facciata del condominio, non sono beni comuni.
Nel caso analizzato dalla Corte d’appello di Roma con la sentenza n. 4447 del 27 giugno 2022 i balconi, sottoposti a manutenzione, privi di elementi di decoro, mancando l’apposizione di fregio o elemento decorativo, tale da far ritenere i balconi parti integranti della facciata, in quanto idonei a determinare una particolare fisionomia architettonica dello stabile.
Nel caso di specie si trattava di balconi muniti di semplici parapetti, del tutto anonimi e privi di elementi decorativi, e di ringhiere che non migliorano il decoro dell’edificio.
Per tali ragioni la Corte ha dichiarato nulla la delibera dell’assemblea condominiale, nella parte in cui approva le spese straordinarie per la manutenzione dei balconi aggettanti presenti nell’edificio ripartendo la spesa fra tutti i condomini. L’assemblea ha infatti deciso una spesa non riguardante la conservazione di beni comuni, agendo al di fuori dei suoi poteri.