Pieni poteri all’amministratore di condominio che può opporsi al decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento preteso nei confronti del condominio dal terzo creditore derivante da un adempimento di un’obbligazione assunta per conto dei partecipanti.
La legittimazione ad agire dell’amministratore si concretizza senza autorizzazione dell’assemblea. Questo è quanto disposto dalla Cassazione con sentenza del 10 gennaio 2023, n. 342, con la quale si è precisato che la necessità dell’autorizzazione o della ratifica assembleare per la costituzione in giudizio dell’amministratore va riferita soltanto alle cause che esorbitano dalle attribuzioni dell’amministratore, ai sensi dell‘art. 1131 c.c. Nel caso in esame, non aveva necessità di autorizzazione o ratifica dell‘assemblea per proporre opposizione a decreto ingiuntivo avente a oggetto il pagamento preteso nei confronti del condominio dal terzo creditore in adempimento di un’obbligazione assunta dal medesimo amministratore per conto dei partecipanti, ovvero per dare esecuzione a delibere assembleari. Il potere-dovere di compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell’edificio implica, infatti, che l’amministratore ha un’autonoma legittimazione processuale attiva e passiva in ordine alle controversie in materia di risarcimento qualora l’istanza appaia connessa alla conservazione delle cose comuni.