E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 24/08/2022, n. 197 il D.M. 06/06/2022, n. 125 il provvedimento, in attuazione dell’art. 3 del D. Leg.vo 122/2005, comma 7-bis, che definisce il modello standard della fideiussione a cui è obbligato il costruttore all’atto, oppure in un momento precedente alla stipula di un contratto che abbia come finalità il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire o di un atto avente le medesime finalità.
Il nuovo modello si applica alle fideiussioni stipulate dal 23/09/2022.
La fideiussione deve prevedere l’importo massimo complessivo garantito, corrispondente alle somme e al valore di ogni altro corrispettivo che il costruttore ha riscosso e quelli che, secondo i termini e le modalità stabilite nel contratto, deve ancora riscuotere, senza franchigie.