Il mediatore perde la provvigione se tace al promissario acquirente dell’immobile che nei locali c’è un abuso edilizio o urbanistico. L’agente immobiliare è responsabile accanto al promittente venditore per aver omesso di informare il promissario acquirente sull’irregolarità edilizia presente sull’immobile messo in vendita.
In tal caso il cliente può rivalersi sia chiedendo al mediatore il risarcimento del danno sia rifiutando il pagamento della parcella. Questo è quanto disposta dalla Cassazione con ordinanza n.11371 del 2 maggio 2023, la quale ha precisao che la compravendita va in porto, si configura una responsabilità del mediatore che tace al promissario acquirente l’esistenza di irregolarità urbanistiche o edilizie non ancora sanate nell’immobile oggetto della promessa di vendita.