In caso di abusi edilizi nell’immobile, il mediatore reticente deve restituire la provvigione se omette di rivelare al promissario acquirente dell’immobile la presenza di un abuso edilizio: oltre al promittente venditore, risponde anche il mediatore nei confronti dell’acquirente, perdendo il diritto al pagamento. È quanto affermato dall’ordinanza n. 11371 del 2 maggio 2023 resa dalla Corte di Cassazione.
In termini generali sul mediatore grava un obbligo generale di buona fede e correttezza ai sensi dell’art. 1759 c.c.
La Cassazione chiarisce che l’obbligo di informazione deve essere assolto nel momento in cui il contratto si perfeziona: l’inadempimento del dovere di informazione deve essere valutato con esclusivo riferimento al momento della conclusione dell’affare.
Non rileva la circostanza per la quale in fase di proposta si fosse informato il promissario acquirente di un “aggiornamento catastale e urbanistico”, che nulla indica circa la regolarità urbanistica dell’immobile. Il mediatore non aveva informato adeguatamente le parti si determina la sua inadempienza con ogni conseguenza sul diritto al risarcimento del danno e sulla possibile perdita del diritto alla provvigione.